Art. 11.
(Ricorso al tribunale in caso di ingiustificato rifiuto).

      1. In assenza di impedimenti e in mancanza di un giustificato motivo, l'ufficiale

 

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dello stato civile non può rifiutarsi di ricevere la richiesta, né può omettere di convocare o ritardare la convocazione presso la casa comunale di coloro che hanno espresso la volontà di sottoscrivere un patto civile di solidarietà, né può astenersi dal compiere le formalità previste dall'articolo 8 per l'assunzione dell'impegno di solidarietà tra gli interessati.
      2. Gli interessati possono ricorrere al tribunale per far dichiarare l'illegittimità del rifiuto, della omissione, del ritardo o dell'astensione immotivata.
      3. Il tribunale decide in camera di consiglio entro dieci giorni dal deposito del ricorso.
      4. Il tribunale, se ritiene assolutamente necessario ai fini della decisione assumere ulteriori informazioni o ascoltare i ricorrenti o l'ufficiale dello stato civile, fissa l'udienza che deve svolgersi entro un mese dal deposito del ricorso.
      5. All'udienza fissata, se gli interessati non compaiono, il tribunale rigetta il ricorso. Se omette di comparire l'ufficiale dello stato civile, il tribunale ne ordina l'accompagnamento oppure decide con sentenza.
      6. Quando accoglie il ricorso, il tribunale ordina all'ufficiale dello stato civile di compiere le formalità o le registrazioni previste dalla legislazione vigente in materia, ponendo a carico dell'amministrazione comunale le spese di giudizio e l'eventuale risarcimento dei danni patrimoniali subiti dai richiedenti.